Corte di Cassazione, Sezione I penale, sentenza n. 3591 del 7 ottobre 2021 e depositato il 1° febbraio 2022

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L’attività investigativa effettuata sul personal computer dal malware ivi inoculato non ha riguardato l’estrapolazione dal supporto digitale di documenti informatici preesistenti all’attività intercettiva, bensì esclusivamente la captazione di flussi di dati in fieri, cristallizzati nel momento stesso della loro formazione, nella fattispecie il file excel è stato “fotografato”. Una tale attività di mera constatazione dei dati informatici in corso di realizzazione, pur non costituendo una “comunicazione” in senso stretto, costituisce certamente, invece, un comportamento cd. comunicativo, del quale è ammessa la captazione – previo provvedimento autorizzativo dell’AG – nonché la videoregistrazione, dunque anche la fotografia, nel caso di specie mediante screen shot della schermata.