E’ stata pubblicata il 3 aprile 2023 la nuova circolare del Ministero di Giustizia, a firma del Direttore Generale dott. Giovanni Mimmo, che fornisce agli uffici giudiziari chiarimenti interpretativi relativi alle modalità di liquidazione delle prestazioni funzionali alle operazioni di intercettazione a seguito dell’entrata in vigore del decreto ministeriale del 6 ottobre 2022, recante “disposizioni per l’individuazione delle prestazioni funzionali alle operazioni di intercettazione e per la determinazione delle relative tariffe, ai sensi dell’articolo 1, commi 89 e 90, della legge 23 giugno 2017, n. 103.”, pubblicato nel Bollettino ufficiale del Ministero della giustizia n. 23 del 15 dicembre 2022.

La circolare chiarisce, tra i vari aspetti, che il principio al quale è stata improntata la voce di listino è stato quello della omnicomprensività della prestazione relativa alla tipologia di attività richiesta; la tariffa liquidata deve ritenersi già comprensiva di tutte le possibili voci, incluse quelle accessorie alla prestazione resa, per le quali è stata già a monte valutata la relativa incidenza delle varie voci di costo. Inoltre, la nota precisa che in relazione alle prestazioni di flussi di comunicazioni afferenti al traffico telefonico di cui alle voci “Telefonica”, “Voip” e “VoLTE”, il relativo canone giornaliero non è cumulabile.

Di seguito il testo completo della circolare.


Dipartimento per gli affari di giustizia
Direzione generale degli Affari interni

Il Direttore Generale

Al Sig. Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione
Al Sig. Procuratore Nazionale Antimafia e Antiterrorismo
Ai Sigg. Procuratori Generali presso le Corti di Appello

e, p.c.,

Al Sig. Capo di Gabinetto
Al Sig. Capo del Dipartimento per gli affari di giustizia
Al Sig. Capo del Dipartimento dell’organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi
Alla Sig.ra Capo dell’Ispettorato Generale
OGGETTO: decreto ministeriale del 6 ottobre 2022 del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, recante “disposizioni per l’individuazione delle prestazioni funzionali alle operazioni di intercettazione e per la determinazione delle relative tariffe, ai sensi dell’articolo 1, commi 89 e 90, della legge 23 giugno 2017, n. 103.”, pubblicato nel Bollettino ufficiale del Ministero della giustizia n. 23 del 15 dicembre 2022

Con la presente si intendono fornire agli uffici giudiziari chiarimenti interpretativi relativi alle modalità di liquidazione delle prestazioni funzionali alle operazioni di intercettazione a seguito dell’entrata in vigore del decreto ministeriale di cui all’oggetto.

Le spese di giustizia per le intercettazioni telefoniche e telematiche di conversazioni e comunicazioni gravano sul capitolo 1363, ove viene stanziata la provvista necessaria a coprire il fabbisogno sia delle cd. prestazioni obbligatorie, sia delle cd. prestazioni funzionali. Tali spese rientrano nel novero delle spese di giustizia e sono sempre anticipate dall’erario, salvo l’eventuale recupero a carico del condannato. L’adozione mediante decreto ministeriale di un tariffario valido per tutti gli uffici giudiziari rende i compensi ivi stabiliti obbligatori e vincolanti, senza possibilità di ricorrere, ai fini della individuazione del soggetto che dovrà espletare il servizio, a gare fondate sulla comparazione dei prezzi offerti.

  1. Una prima questione riguarda l’individuazione del dies a quo a partire dal quale il decreto espleta i propri effetti e dal quale, conseguentemente, si applicano le relative tariffe: la data di riferimento va individuata nel 15 dicembre 2022, data di pubblicazione del decreto ministeriale 6 ottobre 2022 sul Bollettino Ufficiale del Ministero; considerato, infatti, che il decreto non ha previsto alcuna forma di vacatio legis, si deve ritenere che lo stesso possa essere applicato dal momento in cui, attraverso la pubblicazione nel Bollettino Ufficiale del Ministero, è stato reso pubblico.
  2. Una seconda questione, di ordine intertemporale, riguarda l’applicabilità del tariffario che accede al decreto in relazione alle prestazioni già in corso (ovvero agli incarichi già conferiti) al momento della entrata in vigore del medesimo decreto, ma non ancora concluse e/o liquidate.
    In difetto di una specifica indicazione nel decreto, si ritiene che la valutazione maggiormente rispondente alle rilevazioni operate – all’esito della ricognizione delle prestazioni oggetto di liquidazione – debba fare riferimento al momento nel quale è stata disposta dal pubblico ministero, con relativo decreto, l’esecuzione delle operazioni di intercettazione all’interno del procedimento penale iscritto; il decreto descrive la prestazione richiesta e il suo contenuto (individuata dal codice univoco di riferimento nel relativo listino) e rappresenta il fondamento per la assegnazione della attività ad un numero di R.I.T., necessariamente abbinato alla prestazione ed al servizio reso.
    La scelta di tale soluzione – tra le numerose astrattamente prospettabili – risponde anche ad una logica di tutela dell’affidamento di entrambe le parti, l’autorità giudiziaria da un lato, la società incaricata dall’altro, che possono confidare su un dato economico certo ed agganciato al momento dell’affidamento del servizio.
    Ne deriva che il listino di cui al decreto ministeriale verrà applicato alle prestazioni iniziate solo in data successiva alla sua pubblicazione – che si ricorda essere il 15.12.2022 – coincidendo il momento di inizio della prestazione con la firma del decreto di esecuzione da parte del pubblico ministero.
  3. Un terzo ordine di questioni riguarda la natura, obbligatoria e vincolante, del tariffario: sul punto bisogna premettere che il principio al quale è stata improntata la voce di listino è stato quello della omnicomprensività della prestazione relativa alla tipologia di attività richiesta; la tariffa liquidata deve ritenersi già comprensiva di tutte le possibili voci, incluse quelle accessorie alla prestazione resa, per le quali è stata già a monte valutata la relativa incidenza delle varie voci di costo. Inoltre, si precisa che in relazione alle prestazioni di flussi di comunicazioni afferenti al traffico telefonico di cui alle voci “Telefonica”, “Voip” e “VoLTE”, il relativo canone giornaliero non è cumulabile.
    Bisogna, ulteriormente, sottolineare che una delle finalità sottese alla strutturazione del listino va individuata nella realizzazione di una uniformità nelle liquidazioni, anche al fine di un tendenziale risparmio di spesa per l’Amministrazione e di una possibile stima della incidenza per ciascuna prestazione individuata nel listino della relativa spesa sull’ammontare complessivo dei costi relativi ai servizi di intercettazione.
    Alla luce di tali considerazioni, deve affermarsi che, salva l’unica ipotesi in cui la tariffa è indicata fino ad un massimo, per la cui liquidazione i Procuratori dovranno attenersi ai criteri generali di quantificazione del compenso previsti nel decreto, l’importo previsto per le voci di listino il cui compenso sia indicato in maniera fissa debba ritenersi vincolante per gli uffici; i Procuratori, pertanto, nel rispetto del principio della omnicomprensività della prestazione inclusa nella relativa voce di listino, dovranno in tale ipotesi ritenere il quantum della tariffa determinato in misura fissa e, come tale, non derogabile.

Si invitano le SS.VV. ad assicurare idonea diffusione della presente tra tutti gli uffici del distretto.

Roma, 03/04/2023l

Il Direttore Generale
Giovanni Mimmo

Rif. https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_1_8_1.page?contentId=SDC423518&previsiousPage=mg_1_8