Novità nelle buste paga, ma non tutte le Aziende sanitarie si sono allineate. Arrivano nuovi aumenti ed arretrati per Infermieri, OSS e Professioni Sanitarie: bonus dipendenti 2023.
Arrivano nuovi aumenti una tantum ed arretrati nelle buste paga di Infermieri, Infermieri Pediatrici, Ostetriche/i, Operatori Socio Sanitari, Professioni Sanitarie, Amministrativi e Tecnici del Sistema Sanitario Nazionale. Di tratta di piccole somme, ma che comunque spettano ai lavoratori.
Non tutte le aziende sanitarie ed ospedaliere tuttavia li vogliono riconoscere e in queste ore i sindacati hanno alzato le barricate per chiedere un diritto sacrosanto di tutti i collaboratori.
Il bonus riguarda tutti dipendenti pubblici 2023 e quindi anche chi lavora nel SSN. Si tratta di un emolumento accessorio una tantum (sarà pagato una volta soltanto), ovvero un compenso extra rispetto allo stipendio di statali e lavoratori degli enti pubblici.
Tale “contentino” è stato pensato per contrastare l’inflazione e come alternativa agli scatti contrattuali, che non è stato possibile finanziare per mancanza di fondi. Il bonus parte dall’1 gennaio 2023 e termina il 31 dicembre 2023; è da applicare a 12 mensilità più la tredicesima. Mediamente ad ogni lavoratore spettano dai 1000 ai 1500 euro in base alla fascia economica e contrattuale di appartenenza.
Nella Legge di Bilancio 2023, ovvero all’art. 1, commi 330 – 333, la somma spettanteè pari all’1,5% dello stipendio. Più la retribuzione è alta, più soldi si avranno.
Il Ministero di Economia e Finanza (MEF), ha pubblicato le tabelle relative agli importi orientativi ponderati sulla scorta dello stipendio base tabellare, è chiaro che la somma è destinata ad aumentare parallelamente al crescere del compenso.
In sostanza ad esempio:
- Infermieri, Infermieri Pediatrici, Ostetriche, Professioni Sanitarie: da 29 a 39 euro in base alle vecchie fasce economiche;
- OSS, Amministrativi e Tecnici non sanitari: dai 25 ai 35 euro di media.
Parliamo sempre di cifre lorde.
Tali somme includono solo i contributi ai fini del trattamento di quiescenza (pensione) e dell’Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP), ma non incidono sull’indennità premio di fine servizio, sull’indennità sostitutiva di preavviso, sul Trattamento di Fine Rapporto (TFR), sulle indennità per cessazione del rapporto di lavoro da corrispondersi agli eredi che vivevano a carico del prestatore di lavoro in caso di decesso prematuro di quest’ultimo.
Meglio di niente.
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